Tribunale di Bologna, 13 gennaio 2016

13 Gennaio 2016

L’assenza ingiustificata non consente il licenziamento (e il fatto contestato è insussistente) se essa è dovuta allo stato di incapacità di intendere e di volere del lavoratore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale dichiara illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice che non si presenta sul posto di lavoro per una settimana senza addurre giustificazioni. Dalla ricostruzione storica emerge infatti che la lavoratrice era affetta da disturbo bipolare, e che durante il periodo oggetto di contestazione era ricoverata in ospedale in stato di incapacità di intendere e di volere. Ne consegue l’illegittimità del recesso per manifesta insussistenza del fatto (“giuridico”) contestato. Il Tribunale tuttavia, considerato che il datore di lavoro non era a conoscenza dello stato di indisposizione e di incoscienza della lavoratrice, e che il vizio del recesso risulta dunque incolpevole, ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, ma limita il risarcimento a sole 6 mensilità di retribuzione (nonostante la distanza di quasi due anni tra il licenziamento e la pronuncia in esame).