Tribunale di Bologna, 30 novembre 2023
Appalto o semplice contratto di trasporto? Fondamentale la volontà di esternalizzare fasi autonome del ciclo produttivo del committente.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale condanna un’importante società di logistica a pagare, come committente debitore solidale, sulla base dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, i crediti retributivi che alcuni lavoratori vantavano nei confronti di un suo ex appaltatore, nel frattempo fallito. Secondo il Giudice tra le due società era stato sottoscritto un contratto di appalto, e non dei semplici contratti di trasporto di merci, in quanto le società hanno pianificato, con un’unica disciplina e un corrispettivo unitario per un tempo prolungato, una vera e propria esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della committente. Tra gli elementi valorizzati dal Giudice, assume particolare rilevanza il fatto che al contratto di trasporto si accompagnavano un contratto di pubblicità per l’uso del marchio del committente e un contratto di appalto di servizio di magazzino, per il carico e scarico delle merci.