Tribunale di Bologna, 31 dicembre 2015
Risarcito il danno alla salute da esposizione all’amianto sia da parte dell’appaltatore datore di lavoro sia da parte del committente responsabile della dispersione di amianto.
Il Tribunale affronta il tragico caso di una lavoratrice addetta per decenni al bar del dopo-lavoro ferroviario, situato nei pressi di un’officina di manutenzione del materiale rotabile, ammalatasi di mesotelioma pleurico (e poi deceduta) per via della massiccia esposizione alle fibre del materiale tossico, a lungo utilizzato presso lo stesso impianto. Il Giudice afferma la responsabilità risarcitoria sia del datore di lavoro (responsabilità di natura contrattuale), per avere omesso l’adozione di misure idonee ad evitare il rischio da esposizione all’amianto, sia dell’impresa di trasporti ferroviaria (responsabilità di natura extra-contrattuale), in quanto soggetto titolare dell’attività che aveva generato tale rischio. Sulla base delle recenti acquisizioni della giurisprudenza (Cass. Sez. Un. N. 15.350/2015) all’erede della lavoratrice viene risarcito il danno biologico terminale o catastrofale, subito dalla lavoratrice nel periodo tra l’insorgere della malattia e il decesso.