Tribunale di Bologna, 5 ottobre 2018

5 Ottobre 2018

E’ configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra una giornalista e la redazione di un giornale, anche se non risulta una presenza regolare presso la redazione ed anche laddove il giornalista goda di un certo margine di autonomia. Il mancato rinnovo dei contratti di collaborazione integra un licenziamento ritorsivo.
Il Tribunale di Bologna conferma l’ordinanza emessa in fase sommaria con la quale, accertata incidentalmente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di una giornalista, aveva ritenuto che il mancato rinnovo del contratto di collaborazione, senza valida ragione, avesse integrato un licenziamento ritorsivo da parte della testata giornalistica con conseguente condannata a reintegrare una giornalista. Il Tribunale, nel confermare l’ordinanza, afferma come, essendo l’attività giornalistica un’attività connotata da particolare autonomia, non può escludersi la configurabilità di un rapporto di natura subordinata per il fatto che non risultino continue direttive, essendo sufficiente la disponibilità del giornalista tra la redazione di un articolo e l’altro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito