Tribunale di Bologna, 6 marzo 2018

6 Marzo 2018

L’assenza alla visita di controllo non è sanzionabile se è sorretta da giustificati motivi.
Un dipendente pubblico, durante un periodo di malattia, risultava assente alla visita fiscale disposta durante le fasce di reperibilità. Successivamente all’episodio dimostrava però che l’assenza era stata determinata dalla convocazione improvvisa da parte dell’ ambulatorio presso cui doveva svolgere una terapia. Il giudice ritiene dunque illegittima la trattenuta economica disposta dalla p.a., dato che l’assenza era giustificata da validi motivi (e non dalla volontà di sottrarsi al controllo) e dato che le circostanze di fatto non avevano consentito al lavoratore di preavvertire l’amministrazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito