Tribunale di Bologna 7 luglio 2017 (ordinanza)

7 Luglio 2017

Il cambio di appalto alla luce del nuovo art. 29 d.lgs. 276/2003: quando equivale a trasferimento d’azienda.
In applicazione del nuovo testo dell’art. 29, 3° comma, d.lgs. 276/2003, modificato dalla l. 122/2016, il Tribunale accerta l’applicazione dell’art. 2112 c.c. in un caso di successione in un appalto di servizi: non si ravvedono nel caso concreto quegli elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, che la nuova disciplina richiede per l’esenzione dalla disciplina del trasferimento d’azienda, e che non possono consistere in una mera riduzione quantitativa dell’attività. Applicata nel caso la disciplina dell’art. 18 stat. lav., con reintegrazione della lavoratrice nell’impresa cessionaria, che non aveva provveduto ad assumerla al momento del passaggio.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito