Tribunale di Brescia, 10 gennaio 2017
Cambio di appalto: va osservata la procedura dei licenziamenti collettivi se l’assunzione da parte dell’impresa subentrante non avviene alle stesse condizioni contrattuali.
I licenziamenti dovuti alla perdita di un appalto sono sempre soggetti alla procedura della legge 223/91 sui licenziamenti collettivi (ove raggiungano i relativi requisiti numerici) e non possono essere intimati come licenziamenti individuali. L’eccezione a tale regola introdotta dall’art. 7, comma 4 bis, della L. 31/2008 riguarda solo le fattispecie in cui i lavoratori siano stati reimpiegati dalla società subentrante alle medesime condizioni economiche e normative stabilite dai contratti collettivi nazionali o a seguito di un accordo sindacale, non essendo sufficiente la generale garanzia occupazionale inserita nel bando di gara.