Tribunale di Brescia, 6 settembre 2021
L’eccezione al divieto di licenziamento della lavoratrice madre, nell’ipotesi di colpa grave, ricorre solo in presenza di fatti più gravi rispetto a quelli previsti dall’art. 2119 c.c..
Il Giudice accerta la nullità del licenziamento comunicato a una lavoratrice madre durante il periodo di divieto di licenziamento previsto dall’art. 54 del d.lgs. 151/2001, dovuto a ripetute assenze ingiustificate che, in base al CCNL, avrebbero consentito il licenziamento per giusta causa. Il Tribunale afferma che l’eccezione a tale divieto consente il licenziamento della lavoratrice unicamente in caso di giusta causa ma che quest’ultima sia integrata solo in presenza di un comportamento connotato da maggiore disvalore rispetto alle fattispecie previste dai CCNL o, comunque, rispetto a un lavoratore non tutelato dalla citata norma.