Tribunale di Busto Arsizio, 12 luglio 2016
Si rafforza l’orientamento per cui il cambio di appalto deve considerarsi trasferimento d’azienda nel caso in cui resti immutata la struttura dell’impresa.
Nel caso di specie, in seguito a un cambio di appalto un lavoratore presentava ricorso per chiedere la prosecuzione del rapporto in capo all’impresa subentrante. Il giudice, considerato che in occasione del cambio di appalto erano stati assunti nella nuova società quasi tutti i lavoratori, e in assenza di elementi di discontinuità che dimostrassero una diversa organizzazione del lavoro e dell’attività d’impresa, riconosce l’esistenza di un trasferimento d’azienda. Ne consegue il diritto alle tutele previste dall’art. 2112 c.c., con prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al subentrante.