Tribunale di Busto Arsizio, 18 aprile 2023

18 Aprile 2023

La ritorsività del licenziamento (per mancata adesione a un piano di incentivazione volontario) integra una eccezione di merito e spetta quindi al datore di lavoro escluderla provando la sussistenza dei motivi addotti a fondamento dello stesso.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 48, L. 92/2012 e ordina la reintegrazione di un lavoratore che, dopo essere passato alle dipendenze della società cessionaria, era stato licenziato da quest’ultima per giustificato motivo oggettivo. Dopo aver escluso la fondatezza delle ragioni oggettive poste a fondamento del recesso, il Tribunale ha ritenuto sussistente il carattere ritorsivo del licenziamento, in realtà intimato per non avere il lavoratore aderito al piano di incentivazione all’esodo proposto a suo tempo dalla società cedente. Nel motivare la decisione, il Giudice ha affermato che, stante configurabilità della natura ritorsiva del recesso come una eccezione, sarebbe stato onere del datore di lavoro provare le ragioni formalmente poste alla base del provvedimento espulsivo, prova che nel caso di specie non è stata fornita neppure in punto di allegazione.