Tribunale di Busto Arsizio, 21 marzo 2022
Le misure di sicurezza anti-Covid non possono giungere a isolare e discriminare i lavoratori che (in assenza di un obbligo legale) abbiano ritenuto di non vaccinarsi.
Respinto il reclamo del datore di lavoro avverso l’ordinanza con cui lo stesso Tribunale di Busto Arsizio aveva accolto l’istanza cautelare di due lavoratori che, per il solo fatto di non essersi sottoposti alla vaccinazione contro il Covid-19 (e in assenza, in quel momento e in quel caso, di obblighi legali tanto di vaccinazione quanto di esibizione del ‘green-pass’), erano stati trasferiti in una sede distaccata, lontano dai colleghi vaccinati. Il Collegio ritiene che l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro non giustifichi misure eccessive e lesive della libertà di autodeterminazione dei dipendenti. Anche a fronte della successiva legislazione emergenziale, afferma il Tribunale, una simile condotta sarebbe eccessiva, poiché l’obbligo vaccinale è stato introdotto solo per alcune categorie di lavoratori (cui non appartenevano i ricorrenti) ritenendosi sufficiente per i restanti l’esibizione di una certificazione basata sull’effettuazione dei tamponi.