Tribunale di Busto Arsizio, 8 aprile 2019
Il diritto all’indennità di malattia nei confronti dell’Inps si prescrive in un anno dalla dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.
Il Tribunale, rigettando l’eccezione di prescrizione opposta dall’Inps alla richiesta dell’indennità di malattia, riconosce quale dies a quo per il decorso del termine annuale di prescrizione per la richiesta di corresponsione di tale indennità, non versata dal datore di lavoro, da parte dell’Istituto, la pubblicazione della sentenza di fallimento del datore di lavoro. Quest’ultimo evento costituisce, a giudizio del Tribunale, la condizione necessaria in base alla quale il lavoratore possa avanzare l’istanza nei confronti dell’Inps, non potendo esperirla prima di tale circostanza, dovendo ritenersi che la cessazione dell’evento morboso, quale termine iniziale di prescrizione, valga soltanto allorché la prestazione venga richiesta direttamente al datore di lavoro.