Tribunale di Castrovillari, 16 gennaio 2023

16 Gennaio 2023

Al termine della cassa integrazione straordinaria per Covid il datore deve intimare un nuovo licenziamento in forma scritta e non può rifarsi a una precedente comunicazione, inefficace per contrasto con il divieto di licenziamento durante la pandemia.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da un lavoratore, licenziato senza alcuna comunicazione scritta al termine del periodo coperto da cassa integrazione straordinaria per Covid, dopo che aveva già subito un licenziamento durante il periodo in cui operava il divieto di licenziamento dovuto all’emergenza pandemica. Secondo il Tribunale, infatti, non rileva che il lavoratore fosse già stato precedentemente licenziato per motivi economici, in quanto il datore di lavoro aveva revocato il licenziamento perché contrastante con il divieto stabilito dall’art. 18 DL 18/2020. Al termine della cassa integrazione straordinaria per Covid, il datore non ha né richiesto al ricorrente il rientro al lavoro, né intimato un nuovo licenziamento in forma scritta: di conseguenza, al lavoratore deve essere riconosciuta la tutela reintegratoria piena.