Tribunale di Catania, 20 novembre 2023

20 Novembre 2023

Rimessa alla Corte Costituzionale una nuova questione: è legittimo escludere la reintegrazione del dipendente nel caso in cui il licenziamento si fondi su fatti disciplinarmente rilevanti, ma chiaramente suscettibili della sola sanzione conservativa?

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale etneo rimette al Giudice delle leggi una questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 23/2015 nella parte in cui non consente che il giudice annulli il licenziamento e, di conseguenza, disponga la reintegrazione del lavoratore laddove il fatto contestato, in base alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile al rapporto, sia punibile solo con sanzioni di natura conservativa. Secondo il Giudice la norma consentirebbe al datore di lavoro di eludere, incorrendo in una mera sanzione di tipo economico, il principio di gradualità delle sanzioni, oltre a generare un’ingiustificata disparità di trattamento con le ipotesi di insussistenza materiale o giuridica del fatto contestato, in violazione dell’art. 3 Cost. Viene altresì sollevata questione di legittimità in relazione agli artt. 2, 4, 35, 36 Cost., nonché per eccesso di delega.