Tribunale di Catanzaro, 17 dicembre 2021
Negata la tutela d’urgenza all’operatrice sanitaria sospesa per non essersi sottoposta al vaccino contro il Covid-19.
Il Giudice respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da un’operatrice sanitaria non vaccinata per impugnare il provvedimento di sospensione dalla prestazione lavorativa (e dalla retribuzione) ai sensi dell’art. 4, co. 9, D.L. 44/2021. Il Tribunale non ritiene configurabile il requisito del periculum in mora, stante il periodo determinato previsto dalla legge per la sospensione e la risarcibilità nel giudizio ordinario della temporanea perdita della retribuzione. Nel merito, il Giudice ritiene che il diritto soggettivo al lavoro e alla conseguente retribuzione non sia assoluto, ma suscettibile di bilanciamento con il necessario adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all’art. 2 Cost., sui quali si basa la disciplina che ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario.