Tribunale di Civitavecchia, 1° aprile 2021
La proroga del contratto a termine è legittima solo ove il lavoratore abbia manifestato il proprio consenso per iscritto. L’azione di nullità del termine appartiene alla competenza del giudice del lavoro anche se il datore di lavoro si trova in amministrazione straordinaria.
Il Tribunale accoglie il ricorso di una lavoratrice, accertando la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato in indeterminato, stante la prosecuzione del medesimo per oltre tre mesi dalla scadenza del termine. Il Giudice rigetta l’eccezione della società secondo la quale, essendo la forma scritta ad substantiam prescritta dalla legge solo per l’apposizione del termine al contratto di lavoro e non anche per la proroga del medesimo, il consenso del dipendente a tale proroga possa ricavarsi anche per fatti concludenti: in assenza di conferma scritta della proroga, infatti, l’eventuale consenso per fatti concludenti del dipendente è relativo alla prosecuzione del rapporto e non già alla proroga del termine. Il Tribunale, preliminarmente alla questione detta, ha ritenuto la propria competenza come giudice del lavoro pur trovandosi la società datrice di lavoro in procedura di amministrazione straordinaria, in quanto l’azione di nullità del termine non è meramente strumentale alla pretesa di crediti ma riguarda lo status del lavoratore e l’accertamento dell’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato.