Tribunale di Civitavecchia, 1 marzo 2018

1 Marzo 2018

Caso Alitalia: è discriminatorio il licenziamento quando la quasi totalità del personale licenziato coincide con quello precedentemente sospeso in cassa integrazione guadagni.
Se vi è stata nel frattempo cessione dell’azienda, ed escludendosi la possibilità di un passaggio solo parziale del personale (pur se azienda in crisi), la reintegrazione va pronunciata nei confronti del cessionario.
Il Tribunale di Civitavecchia, con articolata motivazione sulla rilevanza delle presunzioni nel diritto antidiscriminatorio, ha dichiarato nullo il licenziamento intimato ad un lavoratore poiché l’applicazione dei criteri di scelta ha determinato una discriminazione a danno di una determinata categoria di lavoratori, avendo ristretto la platea degli interessati a quella dei lavoratori già posti in cassa integrazione.
La Sentenza affronta altresì il tema relativo alla cessione di ramo d’azienda in deroga all’art. 2112 c.c. da parte di impresa in crisi, ai fini della condanna alla reintegrazione della cessionaria (successivamente al licenziamento, infatti, l’azienda della compagnia di volo è stata notoriamente ceduta da Alitalia-CAI a Alitalia-SAI). Secondo un’interpretazione conforme al diritto comunitario, l’art. 2112 c.c. può essere derogato dalle aziende in stato di crisi (senza finalità liquidatorie) solo per aspetti di disciplina e non per il diritto alla continuità del rapporto di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito