Tribunale di Como, 16 agosto 2019

16 Agosto 2019

Il divieto di discriminazione previsto dall’art. 43 co. 1 del D.Lgs. 286/1998 opera anche se il soggetto discriminante non ha un diretto rapporto di lavoro con il discriminato.
Il Tribunale ha accertato la discriminatorietà dell’ordine disposto dal Ministero dell’Interno ad una cooperativa, fornitrice di un servizio di traduzione per la Questura, di sostituire una traduttrice di origini peruviane, collaboratrice coordinata della cooperativa, a fronte di un asserito aumento di richiedenti asilo di nazionalità peruviane durante il periodo di attività della ricorrente, pur in assenza di specifiche contestazioni addebitabili alla ricorrente. A seguito di tale ordine, la cooperativa recedeva anticipatamente dal contratto di collaborazione con la ricorrente. Il Ministero è stato condannato alla cessazione della condotta discriminatoria, pur in assenza di un rapporto contrattuale con la ricorrente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito