Tribunale di Ferrara, 15 aprile 2022

15 Aprile 2022

Discriminatorio il regolamento comunale sulla polizia locale che prevede l’assegnazione obbligatoria dell’arma e di conseguenza l’incompatibilità tra lo svolgimento del lavoro e lo status di obiettore di coscienza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso ex art. 28 d.lgs. 150/2011, presentato dalla FP Cgil insieme a un dipendente della polizia locale, che agivano in giudizio contro il Comune facendo valere, simultaneamente, due distinte azioni: la prima, mossa dal sindacato, volta all’accertamento della discriminazione collettiva nei confronti della totalità degli agenti, ai quali non veniva riconosciuta la possibilità di esercitare il proprio diritto all’obiezione di coscienza; la seconda, individuale, originava dal fatto che, in virtù del nuovo regolamento, l’agente ricorrente già obiettore di coscienza fosse stato riassegnato d’ufficio alla Centrale Radio Operativa. Il Giudice ha accertato la sussistenza della discriminazione in ragione delle convinzioni personali per entrambe le domande e, inoltre, ha dichiarato la sussistenza di una discriminazione indiretta di genere a danno delle agenti donne, in quanto la parte di età più elevata non aveva avuto la possibilità di esercitare l’obiezione di coscienza in occasione della leva obbligatoria, dalla quale erano escluse.