Tribunale di Firenze 1 aprile 2020
Imposte le misure di sicurezza per i riders rispetto al rischio di contagio da Covid-19: l’impresa che gestice la piattaforma è tenuta a munire il rider di mascherine, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti per la pulizia dei contenitori.
Con un provvedimento d’urgenza concesso immediatamente e senza contraddittorio, il Tribunale di Bologna ha ordinato a una nota impresa di delivery di alimenti e cibi da asporto di disporre misure di sicurezza per i propri riders. Uno di essi era ricorso in giudizio per lamentare che, nonostante avesse fatto richiesta dei dispositivi di protezione dal contagio, la piattaforma si fosse limitata a raccomandarne l’utilizzo. La Giudice, richiamando la nota sentenza della Cassazione n. 1663/2020 (sul caso Foodora), afferma che al rider, anche se lavoratore autonomo, devono applicarsi le stesse tutele del lavoro subordinato, aggiungendo che in ogni caso il rispetto delle misure di sicurezza è imposto alle imprese che utilizzano piattaforme digitali dalle recenti disposizioni inserite al Capo V-bis del d.lgs. 81/2015. Dunque l’impresa di delivery non può limitarsi a un invito all’utilizzo degli strumenti di protezione dal rischio di contagio, ma deve essa stessa metterli a disposizione e imporne l’utilizzo.