Tribunale di Firenze, 16 gennaio 2018

16 Gennaio 2018

Il termine di prescrizione per i crediti di lavoro maturati in costanza di rapporto decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche per i rapporti di lavoro assistiti da stabilità reale.
Anche il Tribunale di Firenze afferma la regola ormai consolidata della decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i lavoratori privati, in quanto le riforme operate dalla L. 92/2012 all’art. 18 Stat. Lav. hanno depotenziato il regime della tutela reale introducendo ipotesi in cui la tutela assicurata al lavoratore è solo di natura indennitaria.
L’incertezza della tutela applicabile avverso il licenziamento illegittimo comporta che anche il lavoratore, pur assistito da un regime che prevede anche la stabilità reale, si trovi in una situazione di metus tale da determinare l’applicazione del principio espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 63 del 1966.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito