Tribunale di Firenze, 20 aprile 2016

20 Aprile 2016

Una pronuncia esemplare in materia di molestie sessuali sul lavoro: riconosciuti il danno biologico e il danno non patrimoniale da discriminazione alla lavoratrice.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso in esame, una lavoratrice si era dimessa per giusta causa in seguito a episodi continui di molestie sessuali subite da parte del padre della rappresentante legale dell’azienda presso cui lavorava, e culminati in un tentativo di aggressione. Il giudice, dopo aver accertato i fatti, riconosce la violazione dell’obbligo di protezione ex art. 2087 c.c., per assenza di misure di prevenzione, consistita nell’atteggiamento di connivenza verso il soggetto responsabile delle molestie, così come la natura discriminatoria delle gravi condotte subite. Viene dunque ordinato il pagamento del risarcimento del danno biologico (per inabilità temporanea e permanente), e del danno non patrimoniale da discriminazione in ragione del sesso (la cui quantificazione considera sia la finalità di ristoro sia la finalità dissuasiva), nonché dell’indennità sostitutiva del preavviso per effetto della giusta causa di dimissioni.