Tribunale di Firenze 6 febbraio 2014 n. 3859
L’indennità di maternità va calcolata sull’effettiva retribuzione della lavoratrice, e non solo su quella considerata imponibile ai fini fiscali. Il comportamento dell’ente previdenziale che calcola scorrettamente tale indennità costituisce oggettivamente discriminazione per motivi di genere.
La sentenza che si segnala, ottenuta nell’ambito di un procedimento speciale contro le discriminazioni di genere ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 198/2006, promosso unitamente alla Consigliera di parità di Firenze, accerta la natura discriminatoria del comportamento tenuto dall’Ente previdenziale nei confronti di una lavoratrice, assistente di volo in maternità. L’Ente, nel calcolare l’indennità dovuta in proporzione alla retribuzione, aveva tenuto conto della base imponibile a fini fiscali della stessa, calcolando dunque soltanto per il 50% l’indennità di volo. Il Giudice osserva che tale indennità ha natura integralmente retributiva, e che il fatto che a fini fiscali essa sia imponibile solo parzialmente non può avere effetti penalizzanti nell’ambito della disciplina intesa a tutelare il reddito della lavoratrice in maternità. Tale condotta viene inoltre ritenuta oggettivamente discriminatoria per motivi di genere. – Sezione: Rapporto di lavoro