Tribunale di Foggia, 30 gennaio 2024
Attenzione ai termini per l’impugnazione in giudizio del licenziamento: il termine di decadenza dei 60 giorni in caso di mancata adesione alla procedura di conciliazione decorre dallo scadere dei 20 giorni dalla richiesta, anche se poi arriva il rifiuto espresso.
Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso presentato dal lavoratore licenziato per l’intervenuto decorso dell’ultimo termine di impugnazione previsto dalla L. 604/1966, successivo al tentativo di conciliazione. Le ipotesi di espresso rifiuto della parte e mancata adesione nel termine di venti giorni sono equiparate dalla legge: ne consegue che la comunicazione del rifiuto che arrivi dopo il ventesimo giorno dalla richiesta non fa slittare ulteriormente il termine dei 60 giorni.