Tribunale di Foggia, ordinanza 1 aprile 2014
Quando manca la prova delle ragioni organizzative poste a base del licenziamento individuale per un motivo oggettivo, il giudice non ha discrezionalità nel disporre o non la reintegrazione.
Il Tribunale di Foggia giudica un caso di licenziamento individuale per motivi economici, giungendo ad una sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro. Il provvedimento, adottato a chiusura della prima fase del c.d. Rito Fornero, si segnala innanzitutto per il fatto che il Giudice giunge a ritenere applicabile l’art. 18 Stat. Lav. sulla base dell’accertamento dell’unicità di fatto del centro di imputazione dell’attività imprenditoriale (alcuni punti di vendita supermercati), formalmente frazionata tra più società (così consentendo di sommare i dipendenti delle stesse ai fini del raggiungimento della soglia di applicazione della norma della legge 300/1970). Rilevata l’assenza di prova da parte del datore di lavoro dei motivi economici addotti a sostegno del licenziamento, viene applicata la sanzione della reintegrazione. In merito il Tribunale, richiamando i principi costituzionali di tutela del lavoro, ritiene che la formulazione del nuovo comma settimo dell’art. 18 – il quale recita che, in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice “può” disporre la reintegrazione – non vada intesa come valutazione discrezionale del giudice, essendo invece obbligata la scelta della reintegrazione.