Tribunale di Latina, 10 febbraio 2022
10 Febbraio 2022
Illegittima la proroga acausale oltre i 12 mesi del contratto a termine stipulato sulla base della precedente normativa, ma intervenuta dopo l’entrata in vigore del cd. Decreto Dignità.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito
La proroga di un contratto a tempo determinato stipulato in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. 87/2018, effettuata successivamente al 31 ottobre 2018 e che porti al superamento dei 12 mesi di durata del rapporto, non poteva essere priva di causale, dovendo il datore rispettare i limiti imposti dalla normativa sopravvenuta. Ai fini della legittimità del termine il datore di lavoro è onerato anche della prova della avvenuta valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute.