Tribunale di Latina 18 ottobre 2018
E’ ritorsivo il licenziamento collettivo laddove sia escluso che la posizione del dipendente fosse tra quelle indicate in esubero e siano dunque individuabili quali unico motivo determinante del licenziamento le pregresse azioni giudiziarie avviate dal dipendente.
Il Tribunale accertata l’illegittimità del licenziamento collettivo, ritenuto addirittura ritorsivo, e condanna il datore di lavoro a reintegrare il ricorrente. Il Giudice rileva come l’assenza della posizione del lavoratore tra quelle indicate nella lettera di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 4., comma 3 della L. 223/91, e dunque la mancanza in concreto di una situazione di esubero, renda illegittimo il licenziamento del dipendente; questo viene altresì ritenuto ritorsivo, in considerazione della palese estraneità del lavoratore alle ragioni addotte per la riduzione del personale, tale da far presumere che l’unico motivo della scelta ricaduta sullo stesso fosse il collegamento con le azioni giudiziarie poste in essere in precedenza dal lavoratore.