Tribunale di Lodi, 3 novembre 2022

3 Novembre 2022

Il lavoratore in cassa integrazione ha diritto al “bonus rioccupazione” anche se il rapporto di lavoro con l’impresa che ha presentato istanza di CIGS non è cessato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da alcuni lavoratori contro INPS, riconoscendo il diritto a percepire il “bonus rioccupazione” – previsto dall’art. 24-bis del D.Lgs. 148/2015 – anche se il precedente rapporto di lavoro con l’azienda che li aveva posti in cassa integrazione straordinaria non era cessato al momento della nuova assunzione. Il Giudice afferma che il presupposto per la fruizione del “bonus rioccupazione” è l’avvenuta assunzione da parte di un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa per cui è stata attivata la cassa integrazione, ma non anche la cessazione del rapporto di lavoro presso la stessa.