Tribunale di Mantova sez. lavoro, 11 novembre 2020
Blocco dei licenziamenti: è nullo il recesso adottato in violazione del divieto di cui all’art. 46 del DL 18/2020 e si applica la disciplina della reintegrazione.
Il Tribunale dichiara la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una apprendista, poiché disposto in violazione del divieto di licenziamentoper motivi economici, introdotto dal d.l. 18/2020 (c.d. Cura Italia), nell’ambito della normativa emergenzialeprovocata dalla pandemia Covid-19, e prorogato dai successivi decreti legge. Il Giudice, prendendo posizione nel dibattito sorto sulla qualificazione del tipo di invalidità riconducibile alla violazione del divieto, ritiene che si tratti di una nullità “espressa”per violazione di norma imperativa, ex art. 1418 c.c., alla quale consegue il diritto alla reintegrazione ex art. 18, comma 1° stat. lav. o art. 2 d.lgs. 23/2015.