Tribunale di Messina, 16 dicembre 2015

16 Dicembre 2015

La retrocessione dell’azienda non comporta il passaggio dei dipendenti, se l’impresa retrocessionaria non è in grado di proseguire l’attività.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Al fine di configurare un effettivo trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c., con la conseguente applicazione delle tutele ivi previste per i lavoratori, ipotesi in astratto applicabile anche al caso di retrocessione dell’azienda, occorre che l’impresa retrocessionaria – originariamente cedente – prosegua, mediante immutata organizzazione dei beni aziendali, l’attività già esercitata in precedenza, non essendo sufficiente una semplice e formale restituzione dell’azienda per cessazione del rapporto d’affitto. Pertanto, se l’azienda viene retrocessa a una società inattiva da tempo, e inidonea a proseguire l’attività, non si realizza il passaggio dei dipendenti ai sensi dell’art. 2112, e gli stessi hanno diritto a restare alle dipendenze del precedente datore di lavoro.