Tribunale di Milano, 10 aprile 2018
Nullo, poiché ritorsivo, il licenziamento del dirigente che si era attenuto alle direttive dell’Amministratore Delegato.
Il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito a una fattispecie di licenziamento per giusta causa intimato a un dirigente per aver partecipato ad alcune riunioni – sebbene non fosse ancora formalmente assunto – nonostante l’autorizzazione dell’allora Amministratore Delegato (anch’egli licenziato per condotte disciplinarmente rilevanti).
Premesso che gli atti compiuti dall’AD – e dunque anche l’autorizzazione a presenziare alle citate riunioni – sono giuridicamente ascrivibili alla Società stessa, la sentenza qualifica il licenziamento sia come ritorsione indiretta (poiché il recesso era fondato su condotte ascrivibili non al dirigente ma al soggetto sovraordinato) sia come recesso fondato su motivo illecito determinante ed esclusivo (consistente nella volontà di espellere ad nutum un lavoratore inserito nell’organizzazione aziendale da un dirigente non più gradito).