Tribunale di Milano, 11 ottobre 2022

11 Ottobre 2022

Il Tribunale meneghino conferma l’orientamento che nega al datore di lavoro la possibilità di addebitare al lavoratore le spese di gestione delle pratiche di cessione del quinto dello stipendio.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso di un lavoratore che, dopo aver avviato con una società terza un finanziamento tramite cessione del quinto dello stipendio, si era visto trattenere mensilmente in busta paga dal proprio datore di lavoro un importo per asserite spese di gestione della relativa pratica. Richiamando quanto già espresso dalla Corte d’appello, il Giudice afferma che il datore di lavoro ha l’onere di dotarsi di una idonea struttura amministrativa che possa far fronte alla gestione del personale, e che per addebitare eventuali costi avrebbe dovuto allegare e provare la maggiore gravosità delle prestazioni rispetto alla propria organizzazione aziendale, tale da determinare costi ingiusti, intollerabili e/o sproporzionati.