Tribunale di Milano 12 dicembre 2019

12 Dicembre 2019

Il Regolamento di cooperativa non può prevedere deroghe al trattamento economico minimo previsto dal CCNL di settore. Il consorzio è obbligato solidalmente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 per i crediti dei lavoratori delle cooperative consorziate.

Nel caso di specie, il Regolamento di cooperativa si poneva in contrasto con alcune disposizioni del CCNL trasporto, spedizione e logistica. Il Giudice ha ritenuto nulle le disposizioni in materia di criteri di calcolo della maggiorazione per lavoro straordinario, ferie e festività, trattamento economico di malattia. La sentenza ribadisce inoltre la responsabilità solidale del consorzio: l’affidamento alle imprese consorziate dell’esecuzione di un appalto aggiudicato al consorzio può certamente qualificarsi in termini di subcommittenza, dunque nuovamente come appalto rilevante ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito