Tribunale di Milano, 12 novembre 2020
E’ discriminatoria la mancata concessione del congedo parentale alla seconda madre di minore di una coppia omosessuale, in presenza di legame genitoriale attestato dagli atti di stato civile.
La ATS di Milano, adducendo l’incertezza del quadro normativo della genitorialità delle coppie omosessuali, respingeva la richiesta di congedo parentale proposta da una dipendente che attestava il legame genitoriale esistente con un minore, nato da madre naturale alla quale la stessa è legata da unione civile. Il legame genitoriale era documentato dal certificato di nascita avvenuta all’estero e trascritto dall’Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano. Il Tribunale, ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, ritiene che il datore di lavoro non possa sindacare la documentazione degli atti di stato civile, e che la mancata concessione costituisca atto discriminatorio, poiché trattamento difforme rispetto a quello che il datore di lavoro avrebbe tenuto a fronte di analoga richiesta del genitore eterosessuale. Il Giudice ritiene che il congedo al quale ha diritto la madre di minore, diversa dalla madre naturale, è quello ex art. 32, comma 1, lett. b) TU 151/2001 previsto per il padre lavoratore.