Tribunale di Milano, 13 dicembre 2023

13 Dicembre 2023

Nullo, in quanto discriminatorio, il licenziamento per “inidoneità assoluta alle mansioni” di un insegnante affetto da sclerosi multipla.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale dichiara nullo il licenziamento per “inidoneità assoluta e definitiva alle mansioni” di un insegnante disabile nell’ambito di un contratto a termine diretto allo svolgimento di un anno di prova e formazione, il cui esito positivo avrebbe comportato la definitiva immissione in ruolo. Il Giudice ha accolto integralmente la domanda, ritenendo sussistente una discriminazione per disabilità indiretta, in quanto il ricorrente era stato indotto a richiedere l’aspettativa non retribuita nell’imminenza della scadenza del termine di “comporto” applicabile alla generalità dei lavoratori, senza tener conto della condizione di disabilità. Sebbene non intimato per superamento del comporto, il recesso è risultato discriminatorio perché correlato alla “forzata” applicazione del regime ordinario del comporto. Nel caso di specie il Giudice meneghino ha rilevato anche una fattispecie di discriminazione diretta, poiché il Ministero, in ragione della disabilità, ha provveduto al licenziamento per “inidoneità assoluta” pur avendo chiaramente violato o comunque non correttamente applicato le procedure di legge dirette all’accertamento della disabilità, compromettendo il diritto di difesa del docente e concentrando le motivazioni unicamente sul fattore dell’handicap.