Tribunale di Milano, 14 ottobre 2020
La sospensione dei termini ex art. 83 DL. 18/2020 durante il periodo emergenziale si applica anche al termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento ex art. 6 L. 604/1966.
Il Tribunale, riconoscendo come l’impugnazione del licenziamento configuri una fattispecie a formazione complessa, ritiene che l’impugnazione stragiudiziale del medesimo ex art. 6 L. 604/1966 sia strettamente collegata al successivo termine di 180per il deposito del ricorso. Stante la ratio della decretazione d’urgenza di limitare le conseguenze negative della pandemia anche per la tutela giurisdizionale dei diritti, il Giudice ritiene che la sospensione dei termini di cui all’art. 83, co. 2 del DL 18/2020 si applichi anche al termine di 60 giorni di impugnazione stragiudiziale del licenziamento di cui all’art. 6 L. 604/1966.