Tribunale di Milano, 14 settembre 2017
Illegittima, per contrasto col diritto europeo, la disciplina sui contratti a termine per i lavoratori dello spettacolo contenuta nell’avviso sindacale comune del 2009 per il settore delle troupe cinematografiche e televisive.
Il lavoratore impugna una lunga serie di contratti a termine stipulati con una società di produzione televisiva. Con riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 32 della L. 183/2010, il giudice ritiene che esso si applichi solo ai vizi relativi al termine inizialmente apposto al contratto, e non al caso dell’impugnazione proposta per superamento del limite massimo di durata del rapporto. Nel merito, il Giudice ritiene che l’avviso comune del 2009 stipulato dalle organizzazioni sindacali per le Troupe del settore cinema e audiovisivi, che consente la reiterazione illimitata dei contratti a termine, sia in contrasto con l’art. 5 del d.lgs. 368/2001 e con la direttiva comunitaria 1999/70: in particolare l’art. 5 della legge del 2001 autorizza la contrattazione collettiva a individuare limiti diversi da quelli stabiliti dalla legge, pur sempre rispettosi delle regole europee, e non a rimuovere ogni limite. Ne consegue l’illegittimità di tale previsione e il diritto del lavoratore alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 36 mesi.