Tribunale di Milano, 15 novembre 2021
L’infermiera in maternità che non si sottoponga alla vaccinazione Covid-19 ha comunque diritto a ricevere la relativa indennità.
Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di una lavoratrice che, trovandosi in congedo di maternità al momento dell’interpello vaccinale dell’ATS competente, è stata sospesa ai sensi del D.L. 44/2021 per non essersi sottoposta alla vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari. Il Giudice, dopo aver affermato che tale obbligo sussiste solo laddove vi sia il rischio di contatto tra operatori sprovvisti di copertura vaccinale e pazienti, ha deciso che nel caso di specie non poteva essere decisa la sospensione, essendo la lavoratrice già dispensata per legge dal prestare servizio. A maggior ragione, avendo l’indennità di maternità natura previdenziale e non retributiva, essa deve essere esclusa dall’ambito di applicazione della norma.