Tribunale di Milano, 15 settembre 2021
Il lavoratore che non si sottoponga alla vaccinazione Covid può essere sospeso dal lavoro solo dopo aver verificato la possibilità di adibirlo ad altre mansioni non a rischio di contagio.
Il Tribunale di Milano condivide l’orientamento già espresso da altri tribunali in ordine alla possibilità che il datore di lavoro, in adempimento dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., e già prima dell’entrata in vigore del d.l. 44/2021, possa ritenere necessario il vaccino anti-Covid per svolgere l’attività dell’operatore sanitario (in particolare un ASA). Tuttavia, il Giudice afferma che prima di sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che rifiuti di sottoporsi al vaccino, è onere del datore di lavoro verificare l’esistenza in azienda di posizioni lavorative alternative, astrattamente assegnabili al lavoratore, e non comportanti il rischio di diffusione del contagio. In assenza della prova di tale obbligo, paragonabile a quello di repechage nei licenziamenti individuali, il lavoratore sospeso ha comunque diritto alla retribuzione.