Tribunale di Milano, 16 febbraio 2018

16 Febbraio 2018

Licenziamento collettivo per riduzione di personale: la scelta dei lavoratori può essere limitata ai soli addetti alle unità produttive interessate dal progetto di ristrutturazione purché indipendenti e autonome.
Il Tribunale di Milano conferma l’orientamento di legittimità in materia di restrizione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta: la scelta dei lavoratori in esubero può essere limitata agli addetti di un settore aziendale soltanto se indipendente e autonomo sotto il profilo tecnico e amministrativo, con conseguente esclusione delle articolazioni aziendali che abbiano funzioni ausiliari e strumentali.
E’ onere del datore di lavoro precisare sin dalla comunicazione di avvio della procedura le ragioni che giustificano la restrizione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta. La violazione del suddetto onere comporta la violazione dei criteri di scelta e l’applicazione dell’art. 18, c. 4, Stat. Lav.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito