Tribunale di Milano, 16 novembre 2018
Il committente è’ responsabile in solido per le retribuzioni dei dipendenti della società subappaltatrice, pur in assenza di una prova diretta del rapporto di contrattuale con quest’ultima facente parte del consorzio che ha concluso il contratto di appalto, laddove sia ravvisabile una filiera di appalto o di affidamento intraconsortile che faccia presumere i meccanismi di subappalto.
Il Giudice di prime cure accerta la responsabilità solidale ai sensi dell’art 29 del d.lgs. 276/2003, della società committente per le retribuzioni maturate dai dipendenti di una società facente parte del consorzio, quest’ultimo esclusivo contraente del contratto di appalto con la società, pur in assenza della prova del subappalto o del conferimento intraconsortile. Il Giudice ritiene che l’operatività di tale responsabilità solidale non sia esclusa dall’assenza di prova da parte del lavoratore dell’esistenza di un affidamento diretto dell’appalto al datore di lavoro, laddove sia ravvisabile una filiera di appalto e/o affidamento intraconsortile che faccia presumere dei meccanismi di subappalto. Sulla scia delle pronunce di legittimità e della precedente del Tribunale di Milano dell’8 giugno 2018 circa la natura retributiva dell’indennità di ferie, il giudice condanna la società anche al pagamento di tali voci.