Tribunale di Milano, 09/05/2023

9 Maggio 2023

Illegittimo, in assenza di causali, il ricorso a più contratti a termine e missioni nell’ambito di una somministrazione a tempo indeterminato, anche se contenuti nel limite massimo di 24 mesi, se la prestazione svolta non è realmente temporanea.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da dei lavoratori che hanno svolto per l’impresa convenuta successivi periodo di lavoro assunti a termine e poi inviati in missione nell’ambito di una somministrazione a tempo indeterminato, e dichiara la sussistenza tra questi e la società utilizzatrice di un rapporto di lavoro diretto, in quanto si sono succeduti più rapporti di lavoro privi di specifica causale, per un periodo superiore ai 12 mesi. Secondo il Giudice, infatti, va valorizzata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la quale i rapporti di somministrazione devono avere un carattere necessariamente temporaneo, ed è compito dei giudici nazionali stabilire caso per caso una durata massima (sentenze C-681/2018 e C-232/20). Nel caso specifico, deve essere applicato il limite di 12 mesi in assenza di specifiche cause giustificative: limite che il principio di temporaneità consente di applicare anche se non sia raggiunto il limite dei 24 mesi per sommatoria di rapporti a termine e somministrati.