Tribunale di Milano, 18 gennaio 2016
In caso di somministrazione irregolare, l’allontanamento dal posto di lavoro da parte del formale committente, alla scadenza dell’appalto, costituisce un licenziamento orale cui consegue la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, 1° comma, stat. lav.
Il Tribunale di Milano riconosce gli elementi costitutivi della somministrazione irregolare nella gestione diretta dei lavori da parte della società committente, che aveva anche messo a disposizione dei lavoratori (formalmente dipendenti dell’appaltatore) strumenti, attrezzature e benefits. Nel caso, il fatto che il dipendente della committente avesse gestito la fase di cessazione delle prestazioni, in coincidenza con la fine del formale appalto, è stato ritenuto un licenziamento orale, come tale inefficace. Il giudice dichiara perciò costituito a tempo indeterminato, e mai interrotto, il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società committente.