Tribunale di Milano, 19 giugno 2018
Il datore di lavoro non può contestare la simulazione dell’infermità del dipendente sulla base di mere presunzioni (foto su Facebook), senza il ricorso agli strumenti di cui all’art. 5 L. 300/1970.
E’ illegittimo il licenziamento (con esclusione dalla cooperativa) adottato sulla base di una contestazione della veridicità dello stato morboso del lavoratore, effettuata per il solo fatto che il dipendente nel corso della malattia aveva pubblicato sul profilo di un proprio social network (Facebook) delle fotografie che sembravano riprenderlo durante un evento musicale.
Il Giudice ha infatti ritenuto che il controllo sulla veridicità della malattia non possa avvenire per presunzioni, ma vada effettuato esclusivamente ricorrendo agli strumenti di cui all’art. 5 della l. 300/1970, vale a dire mediante i servizi ispettivi degli istituti previdenziali. – Rapporto di lavoro