Tribunale di Milano 20 giugno 2014
La non immediata contestazione della giusta causa comporta la conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con diritto al preavviso e alla tutela indennitaria “minore” dell’art. 18, 6° comma, stat. lav.
Il Tribunale di Milano decide un caso di licenziamento in tronco, che il Giudice ha valutato giustificato per la gravità e rilevanza delle condotte tenute dal lavoratore. Tuttavia, avendo rilevato che il datore di lavoro, pur essendo a conoscenza delle stesse condotte, aveva tardato a lungo nel contestarle per svolgere ulteriori indagini, il Tribunale ne ha dedotto che lo stesso datore non attribuisse a tali condotte la gravità che caratterizza la giusta causa, convertendo il recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e riconoscendo al lavoratore il diritto all’indennità di preavviso. Dal difetto di immediatezza della contestazione (che, nel caso, non era tale da far presumere l’irrilevanza disciplinare dei fatti) deriva inoltre la sanzione risarcitoria che il nuovo art. 18, sesto comma, dello statuto dei lavoratori prevede per i vizi procedurali del licenziamento disciplinare.