Tribunale di Milano, 21 luglio 2017

21 Luglio 2017

Riconosciuto il demansionamento in base al vecchio e al nuovo testo dell’art. 2103 c.c.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta di aver subito un demansionamento a partire dall’anno 2000. Il giudice aderisce all’orientamento che concepisce la dequalificazione come illecito permanente, da valutare, nei casi in cui si verifichi prima e dopo la modifica dell’art. 2013 avvenuta nel giugno 2015, sulla base dei diversi criteri adottati nelle due versioni della disciplina: il criterio di equivalenza sostanziale alla luce del vecchio testo, e quello di equivalenza formale secondo l’attuale norma. Il comportamento della società risulta illegittimo in entrambi i periodi: inizialmente in virtù della pochezza qualitativa delle mansioni e dell’estraneità al bagaglio professionale precedente, e successivamente alla luce delle declaratorie contrattuali del CCNL del Credito, e del confronto con l’inquadramento dei colleghi. Liquidato il danno in via equitativa, nel 20% della retribuzione mensile, in forza della durata e intensità della dequalificazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito