Tribunale di Milano, 21 ottobre 2016
Nei licenziamenti collettivi la scelta dei lavoratori in esubero non può limitarsi ai dipendenti addetti a un singolo settore produttivo.
Il Tribunale di Milano ribadisce l’interpretazione dell’art. 5 l. 223/1991 secondo la quale, in una procedura di selezione del personale in esubero, la platea di lavoratori tra i quali selezionare i licenziandi deve tendenzialmente coincidere con l’intero complesso aziendale, salvo che non sia limitata a uno specifico settore per oggettive ragioni aziendali. Nel caso giudicato, la ristrutturazione operata da una grande impresa multinazionale, che produce e commercializza apparecchi smartphone, aveva previsto la soppressione del settore product marketing”, al quale la società pretendeva di limitare la selezione. Il Giudice osserva che già il fatto che il ricorrente avesse sostituito per un certo periodo di tempo un collega, appartenente ad altro settore, smentisse la tesi dell’infungibilità delle mansioni dei dipendenti, con la quale l’azienda aveva giustificato la limitazione della selezione.”