Tribunale di Milano, 22 marzo 2022
Le retribuzioni minime previste dal CCNL del settore vigilanza per alcune mansioni (Servizi Fiduciari) sono da ritenersi in contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto significativamente inferiori sia ad altri CCNL del settore (Multiservizi) sia alla soglia di povertà stimata dall’Istat.
Il Giudice ha rilevato che i minimi salariali previsti dal CCNL Istituti di vigilanza – servizi fiduciari violassero, nel caso di specie, il precetto dell’art. 36 della Costituzione. La retribuzione base prevista dal CCNL applicato risultava inferiore a quella di altri contratti collettivi stipulati per servizi analoghi, tra cui il CCNL Multiservizi che era stato a lungo applicato ai ricorrenti, per le stesse mansioni, svolte nell’appalto di servizi alla dipendenza di precedenti appaltatori, ed anche alla soglia di povertà stabilita dall’Istat. Il Tribunale precisa che la valutazione di compatibilità della retribuzione col principio costituzionale deve essere fatta senza assegnare rilevanza alla situazione familiare o patrimoniale del singolo lavoratore, ciò che determinerebbe una disparità di trattamento a parità di condizioni di prestazione dell’attività lavorativa.