Tribunale di Milano, 23 giugno 2017

23 Giugno 2017

Si ha trasferimento d’azienda anche nel caso di successione (per reinternalizzazione) nella gestione di un servizio appaltato. Il licenziamento intimato dal precedente gestore, per cessazione dell’appalto, è nullo ex art. 2112, 3° comma, c.c., e il lavoratore ha diritto alla riammissione in servizio presso il subentrante.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Per l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. è sufficiente che il complesso organizzativo dei beni dell’impresa sia passato a un diverso titolare, anche a prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello subentrante, purché ciò si accompagni al subentro nella titolarità di una entità economica come definita dalla consolidata giurisprudenza europea e nazionale. Nel caso di subentro nell’appalto, può assumere rilevanza anche la riassunzione di una quota importante del personale, quando questa risulti essenziale, per quantità e competenze, nello svolgimento del servizio (ed anche ove il subentrante abbia poi adottato alcune modifiche organizzative) (la fattispecie giudicata dal Tribunale era precedente alla novella dell’art. 29, 3° comma, d.lgs. 276/2003).
Il licenziamento intimato dal precedente titolare dell’appalto con specifico riferimento alla perdita del contratto deve considerarsi nullo per violazione del disposto imperativo del quarto comma dell’art. 2112 c.c.., con diritto del lavoratore alla riammissione in servizio presso il nuovo gestore dell’appalto e al risarcimento del danno per le retribuzione perse nel periodo intermedio.