Tribunale di Milano, 23 marzo 2017

23 Marzo 2017

Licenziamento nullo per violazione dell’art. 2112 c.c.
Il licenziamento intimato per cessazione dell’attività poco prima del trasferimento del ramo d’azienda a cui era adibito il lavoratore è nullo, per fraudolenta elusione dell’art. 2112 c.c., norma imperativa che impone il transito del dipendente con il ramo di appartenenza. Non rileva il mancato aggiornamento delle competenze del lavoratore, che nel caso di specie era in aspettativa sindacale da molti anni, tale da non consentire il suo efficace inserimento nell’organizzazione del cessionario.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito